Codice Deontologico

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REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Ferme restando le norme previste dallo Statuto dell’Organizzazione politica, di cui il presente Codice è parte integrante, tutti i soci di RINNOVAMENTO PER L’ITALIA (in seguito RPI) si impegnano ad adottare le regole di comportamento nel seguito indicate:

Portare il proprio contributo personale, ad ogni livello politico ed istituzionale, negli ambienti di vita e di lavoro, per l’affermazione degli ideali e dei programmi politici di RPI.

Ispirare la propria azione politica mettendo al centro l’individuo e i suoi diritti fondamentali e con trasparenza, impegnandosi in ogni caso al perseguimento costante del bene comune.

Non iscriversi, contemporaneamente, ad altro soggetto politico.

Non aderire ad associazioni o movimenti che si pongano in contrasto con le leggi della Repubblica italiana.

Sostenere e promuovere il supporto finanziario al Partito e alle sue strutture territoriali nel rispetto

della normativa di riferimento.

2. Quanto previsto dallo Statuto vigente, sulla giurisdizione degli organi statutari in seno al Partito, è chiamato unicamente a tutelare l’immagine e la dignità morale dei singoli iscritti e non intende assolutamente intaccare l’autonomia e la serenità di giudizio della magistratura ordinaria; la responsabilità politica è diversa dalla responsabilità giuridica e la presunzione di innocenza è un principio fondamentale per lo Stato di diritto e, come tale, espressamente garantito dalla nostra Costituzione e da Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

Detto principio va applicato a quanti rivestano responsabilità politiche o amministrative, in funzione della gravità delle contestazioni giudiziarie, la cui valutazione, comunque, è rimessa agli organi di giurisdizione statutaria interna. Pertanto gli iscritti, condannati in primo grado per gravi reati, sono invitati ad autosospendersi: nel caso in cui non lo facciano, possono essere sospesi a giudizio insindacabile degli organi del partito competenti, fino a quando non intervenga una decisione di proscioglimento. E’ fatto salvo, in ogni caso, il principio in base al quale l’iscritto a RPI., che risulti destinatario di provvedimenti coattivi di limitazione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria, debba essere sospeso, cautelativamente dal Partito, sino al termine degli stessi.

3. Le modalità di partecipazione degli iscritti alla vita delle assemblee elettive e degli organismi pubblici saranno controllate di RPI, che potrà anche irrogare in caso di inadempimenti, le sanzioni ritenute adeguate. In particolare, gli iscritti al Partito devono:

Assicurare, come loro dovere primario, la partecipazione assidua e trasparente alle attività per le quali sono stati eletti o designati; Rispettare rigorosamente le incompatibilità previste dalle leggi e quelle che gli Organi competenti del Partito o i Gruppi riterranno di indicare. Gli eletti, nell’ambito delle scelte politiche stabilite dai competenti organi del Partito ai diversi livelli, elaborano collegialmente la linea del Gruppo e ad essa si attengono. I regolamenti dei gruppi parlamentari o Consiliari devono prevedere, qualora sussistano comprovate ragioni di coscienza, le procedure riguardanti il dissenso parziale o totalenel voto su problemi di particolare rilevanza.

4. All’atto dell’accettazione della candidatura, i candidati nelle liste di RPI. devono dichiarare che non esistono cause di ineleggibilità, di incompatibilità o ragioni ostative derivanti dalle leggi dello Stato.

Inoltre i candidati nelle diverse competizioni elettorali si impegneranno, in conformità delle leggi vigenti,

a:

contenere al massimo le spese della campagna elettorale e raccoglierne i fondi nella più ampia trasparenza e nel rispetto della legge; evitare forme di pubblicità elettorale meramente personali e non rispettose della pari dignità di tutti i candidati;

Partecipare e organizzare incontri esclusivamente di carattere culturale e politico; presentare, dopo la campagna elettorale, un rendiconto delle spese sostenute e dei contributi ricevuti; dichiarare le eventuali obbligazioni assunte. I competenti organi di RPI, potranno in ogni tempo procedere ai controlli ritenuti più opportuni al fine di assicurare il concreto rispetto delle norme di cui sopra e irrogate, se necessario, le sanzioni ritenute appropriate.